In Italia e solo dal 2000, si è collocato il campo delle Scienze motorie e sportive nell'Accademia (Università) al pari degli altri saperi e, conseguentemente, sono stati prima istituti e dopo attivati negli anni a venire diversi corsi di laurea quadriennali, cosiddetto Vecchio Ordinamento (VO).

Contemporaneamente, in attuazione del processo di Bologna, inerente al comune spazio europeo dell'educazione per la formazione superiore (universitaria), il VO, costituito in un primo livello di corsi di laurea a ciclo unico (quadriennale, quinquennale ..) e da un secondo livello (dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione medica ...), è stato sostituito dal nuovo ordinamento di 2 livelli per i corsi di laurea, cosiddetto 3 anni del corso di laurea aspecifica più 2 anni del corso di laurea specialistica (3+2) e da un terzo livello (dottorato, specializzazioni ...).

Successivamente, la laurea aspecifica e quella specialistica sono state aggiornate in laurea e laurea magistrale confermando il modello 3+2. Nel frattempo, fu legiferata l'equipollenza tra il diploma ISEF e la laurea triennale aspecifica di Scienze delle attività motorie e sportive triennale al diploma ISEF.

In passato, quando è stato modificato l'ordinamento universitario per specifici campi del sapere (ingegneria, architettura, scienze nautiche ...) ed anche recentemente con la legge 240/2010 (legge Gelmini), per le scuole dirette a fini speciali, è stata disposta l'equipollenza dei titoli accademici tra il previgente ordinamento e quello successivo.

La singolarità per le Scienze motorie e sportive di rendere equipollenti, verso il basso (pregiudicando il principio giuridico dei diritti acquisiti) anziché verso l'alto, ha contribuito a generare la comune accezione che il diploma ISEF non avesse gli stessi diritti dei laureati quadriennali, equiparati ai laureati specialisti, prima, ed a quelli magistrali poi.

Il Ministero dell'Istruzione, che non adotta la comune accezione ma applica la stratificazione successiva delle leggi, ha decretato nel tempo di fatto l'equipollenza del diploma ISEF alle lauree VO, specialistiche e magistrali, limitatamente all'accesso ai pubblici concorsi nella scuola e non poteva fare altrimenti perché è una regola amministrativa che ha applicato per tutte le classi di concorso.

La legge cosiddetta Buona Scuola aveva gìà disposto, e non è stato abrogato, che solo l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria fosse impartita da un docente primario fornito di specifiche competenze, tra cui il diploma ISEF, pertanto il diploma ISEF è già stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento in questione. Inoltre, il disposto Legge di Bilancio 2022 art. 1 comma 331 (quella dell'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria da parte del laureato magistrale in Scienze motorie LM 47, 67 e 68 o titoli equiparati) recita: "Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici – CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche."

Il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 si ferma alle lauree quadriennali del VO e non va oltre, per questo il Ministero dell'Istruzione, applicando la norma della Legge di Bilancio, ha escluso il diploma ISEF. C'è da far evidenziare che assiologicamente il diploma ISEF, essendo valido per i concorsi a cattedra di Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria (DPR 19-2016 TABELLA A vedere pag. 43 ), E' VALIDO anche per l'insegnamento della stessa disciplina, denominata Educazione fisica o motoria, nella scuola primaria.

L'associazione CASO sostiene il gruppo informale OBIETTIVO PR.I.MO, oltre 1900 insegnanti di ed. fisica sia ISEF che LSM, per chiedere audizione alla 7^ commissione affinché si possa chiarire definitivamente.

Obiettivo PR.I.MO si impegnerà a prendere contatti con le altre associazioni di categoria per avere sostegno ancor più ampio in vista dell'udienza.